Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 28 agosto 2017

 

Circolare n. 139/2017

 

Oggetto: Autotrasporto – Formazione professionale 2017 – Aperto il bando – D.M. 7.7.2017, su G.U. n.191 del 17.8.2017.

 

Il decreto indicato in oggetto fissa le modalità per usufruire dei finanziamenti per la formazione professionale nell’autotrasporto di cui al DPR n.83/2009 per uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro.

 

Si rammenta che sono finanziabili i piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, da realizzare tramite soggetti attuatori che siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, o di loro articolazioni territoriali, nonché tramite altri soggetti che costituiscano con i predetti enti associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo.

 

Non sono finanziabili i corsi di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore e quelli per l’acquisizione o il rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio dell’attività (es. sono esclusi i corsi CQC).

 

Possono proporre domanda di accesso ai contributi le imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al REN (ovvero iscritte all’Albo se esercitano l’attività con veicoli sotto le 1,5 tonn), nonché loro cooperative e consorzi.

 

Le domande devono essere presentate a partire dal 25 settembre fino al termine perentorio del 27 ottobre 2017, in via telematica, seguendo le modalità che saranno pubblicate sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti a partire dall’11 settembre (sezione Autotrasporto Merci – Documentazione – Autotrasporto contributi ed incentivi).

 

Nella richiesta di contributo vanno indicati l’ente attuatore (che non potrà essere modificato), il programma del corso, l’impegno dell’ente attuatore a realizzare il corso, il preventivo di spesa, il calendario del corso.

 

L’attività formativa deve essere avviata a partire dal 4 dicembre 2017 e deve terminare entro l’1 giugno 2018.

 

Il contributo massimo erogabile è di 140 mila euro ad impresa; ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento.

 

Per la determinazione del contributo verranno considerati determinati massimali: 30 ore ad allievo; 120 euro per ogni ora di docenza; 30 euro all’ora per compenso tutor; servizi di consulenza non superiori al 20 per cento del totale dei costi ammissibili. Inoltre le spese inerenti l’attività didattica devono essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

 

L’erogazione del contributo avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, previa presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti. La rendicontazione si basa sulle fatture pagate; per i costi non ancora saldati occorre presentare una garanzia fideiussoria.

 

Il Ministero si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi sia durante lo svolgimento che al termine, anche eventualmente attraverso le registrazioni tachigrafiche del personale viaggiante in formazione. In caso di accertata irregolarità e violazione l’impresa viene esclusa dal finanziamento e qualora abbia già ricevuto il contributo è tenuta alla restituzione degli importi e dei relativi interessi.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

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G.U. n.191 del 17.8.2017

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 luglio 2017 

Modalita' operative per l'erogazione dei contributi  a  favore  delle

iniziative    di     formazione     professionale     nel     settore

dell'autotrasporto, per l'annualita' 2017.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del

Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130  le  risorse  da

destinare   all'agevolazione   per   nuove   azioni   di   formazione

professionale    nel     settore     dell'autotrasporto     ammontano

complessivamente ad euro 10 milioni.

  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,

quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di

autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,

amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto

collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino

ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte

all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle

nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed

all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul

lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione

finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e

all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente

per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non

sono concessi aiuti, ai sensi dell'art.  31,  comma  2  del  predetto

regolamento (CE)  n.  651/2014,  alla  formazione  organizzata  dalle

imprese per conformarsi  alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in

materia di formazione.

  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani

formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o

strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione

della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le

imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'

esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per

filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di

cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre

2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente

decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono

essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di

formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti

richiesti al precedente comma 2.

  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere

avviata a partire dal 4 dicembre 2017 e deve avere termine  entro  il

1° giugno 2018. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed

elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,

purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale

del presente decreto.

  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le

relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base

a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.

651/2014.

 

                               Art. 2

          Termine di proposizione delle domande e requisiti

  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi

sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al

Registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.

1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009

e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che

esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa

complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'Albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

    b) le strutture societarie regolarmente  iscritte  nella  sezione

speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art.  1  del

decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle

imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V

titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e

II-bis,  del   codice   civile,   limitatamente   alle   imprese   di

autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella

citata sezione speciale dell'Albo.

  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a

una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al

contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara'  presa  in

considerazione solo la domanda presentata per prima.

  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,

a partire dal 25 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 27

ottobre 2017, in via telematica, sottoscritte con firma digitale  dal

rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa

richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,

a partire dall'11  settembre  2017,  sul  sito  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti, nella sezione  Autotrasporto  merci -

Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.

  4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'

fissato in euro 140.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di

imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso

concretamente partecipi all'attivita' formativa.

  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei

seguenti massimali:

    a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;

    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;

    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;

    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per

cento del totale dei costi ammissibili.

  Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive  inerenti

l'attivita' didattica di cui a: personale docente,  tutor,  spese  di

trasferta,  materiali  e  forniture  con   attinenza   al   progetto,

ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte

da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e

costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al

50 per cento di tutti i  costi  ammissibili.  Relativamente  ad  ogni

progetto formativo, la formazione a distanza non potra'  superare  il

20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto

formativo sia presente  attivita'  di  formazione  a  distanza  sara'

obbligatorio fornire, all'atto  della  presentazione  della  domanda,

idonee informazioni al fine  di  consentire  eventuali  controlli  in

itinere sullo svolgimento di tali corsi.

  5. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere

obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati

identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste

dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29

maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:

    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente

all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere

modificato successivamente alla presentazione della domanda;

    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di

inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle

ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari

dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);

    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della

Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto

attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione  del  corso

formativo presentato e si  impegni  a  realizzarlo  nel  rispetto  di

quanto previsto dal presente decreto;

    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:

      1. costi della docenza in aula;

      2. costi dei tutor;

      3. altri costi per l'erogazione della formazione;

  4. spese di  viaggio  relative  a  formatori  e  partecipanti  alla

formazione (sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle

spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono

lavoratori con disabilita');

  5. materiali e forniture con attinenza al progetto;

  6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per  la  quota

da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

  7.  costi  dei  servizi  di  consulenza   relativi   all'iniziativa

formativa programmata;

  8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;

  9. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art.

31 del Regolamento generale in materia di esenzione  dagli  aiuti  di

Stato adottato dalla commissione europea  in  data  17  giugno  2014,

imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

    e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e  sede

di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o  piu'

dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere

effettuata direttamente online almeno tre giorni prima rispetto  alla

prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di  comprovata

forza maggiore. Per tali casi,  la  modifica  potra'  infatti  essere

effettuata online in un termine  di  tempo  anche  inferiore  ai  tre

giorni,  ma  la  variazione  dovra'  essere  documentata  e  motivata

oggettivamente  a  pena  di  esclusione  della   giornata   formativa

modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a  comprova

della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita  verifica  in

fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.

 

                               Art. 3

         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi

  1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano

vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai

sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'

formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase

procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,

n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della

chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative

svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del

contributo.

  Resta  fermo  che,  anche  in  caso  di  ammissibilita',   non   e'

riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa

formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del

riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi

rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti

previsti.

  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'

al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'

essere completato entro il termine perentorio  del    giugno  2018.

Entro e  non  oltre quarantacinque  giorni  dal  termine  di  ciascun

progetto formativo, e comunque non oltre la data del 16  luglio  2018

per i progetti formativi conclusi il 1° giugno  2018,  dovra'  essere

inviata via telematica specifica rendicontazione dei costi  sostenuti

secondo il preventivo presentato all'atto della  domanda,  risultanti

da  fatture  in  originale  o  copia  conforme,  ovvero  da   fatture

pro-forma, indicate in apposito elenco; tali fatture dovranno  essere

accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la  prova

certa del loro pagamento, ovvero  da  una  garanzia  fideiussoria  «a

prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello  Stato,

per il periodo di un anno,  a  garanzia  del  pagamento  delle  spese

rendicontate -  e  non  ancora  pagate  -  a  fronte  dell'iniziativa

formativa effettuata,  IVA  inclusa.  Le  modalita'  di  invio  della

rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno

pubblicate  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti  nella  sezione  Autotrasporto  merci -  Documentazione   -

Autotrasporto contributi ed incentivi. A tale  documentazione  dovra'

essere  allegata  una  relazione  di   fine   attivita'   debitamente

sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla  cooperativa,  dalla

quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e

con  i   costi   preventivati   ovvero   i   motivi   della   mancata

corrispondenza.  La  documentazione  contabile  dovra',  a  pena   di

inammissibilita',  essere   certificata   da   un   Revisore   legale

indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di

cui  al  decreto  legislativo  n.  39/2012  e  successive  modifiche,

integrazioni e norme  attuative;  il  relativo  costo  potra'  essere

rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui  all'art.

2, comma 5, lettera d), punto 6 ma non concorrera' a  determinare  le

soglie previste dall'art. 2, comma 4 del presente decreto.

  All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere  allegati,

i seguenti documenti:

    a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,

indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle

strutture societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  andra'

allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto

formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al

Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la

professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'Albo  degli

autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che

esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con

veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate),

e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso

di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;

    b) dettaglio dei costi per singole voci;

    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori

svantaggiati o disabili;

    d)  documentazione  comprovante  l'eventuale  caratteristica   di

piccola o media impresa;

    e) registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati

dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei

costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice

fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario

amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha

preso parte alla lezione;

    f) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning;

    g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del  corso  (in

caso di  FAD),  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicita'  delle

informazioni riportate nei registri di  presenza  e/o  nei  tracciati

della   formazione   svolta   in   modalita'   e-learning   di    cui

rispettivamente ai punti e) ed f);

    h) dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,

attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto

alle materie oggetto del corso;

    i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di

autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di

autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

    j) coordinate bancarie dell'impresa.

  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo

complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di

cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano

dei costi  verra'  riparametrato  d'ufficio  sulla  base  dei  limiti

massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di

uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi

sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno

invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il

termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,

l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione

valida disponibile.

  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del

citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,

procede, entro il 28 novembre 2017, alla verifica  dei  requisiti  di

ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica

certificata, l'eventuale esclusione.  Successivamente  al  16  luglio

2018, la Commissione, valutati gli esiti  dell'attivita'  istruttoria

sulle  rendicontazioni  presentate,  redige  l'elenco  delle  imprese

ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione  generale

per il trasporto stradale e per l'intermodalita', per  i  conseguenti

adempimenti.

  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per

la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse

richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle

attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse

sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili

per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,

il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'

proporzionalmente ridotto.

 

                               Art. 4

            Verifiche, controlli e revoca dai contributi

   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione

generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si

riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi

di formazione, sia durante la  loro  effettuazione  che  al  termine,

anche  attraverso  l'eventuale  verifica  delle  registrazioni  delle

apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,

nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi

con i costi sostenuti per l'iniziativa.

  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del

predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009

provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:

    a) accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della  vigente

normativa o di quanto previsto dal presente decreto;

    b) mancata effettuazione del corso  nella  data  e/o  nella  sede

indicata nel  calendario,  come  eventualmente  modificato  ai  sensi

dell'art. 2, comma 5, lettera e);

    c) mancata effettuazione dell'eventuale  corso  di  formazione  a

distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda;

    d)  dichiarazione  di  presenza  o   frequenza   ai   corsi   non

corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione  degli  iscritti

ai medesimi corsi.

  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa

sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei

relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'

giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

  4. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui

all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione

generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  almeno

trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le  fatture

quietanzate  corredate  di  copia   del   bonifico   dei   versamenti

effettuati. In caso di mancato  adempimento,  la  medesima  Direzione

generale procede con  l'escussione  della  garanzia,  fatti  salvi  i

diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.

  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

    Roma, 7 luglio 2017

 

                                                  Il Ministro: Delrio

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 3061